Dimissioni per giusta causa
In base a quanto stabilito dal proprio contratto collettivo di lavoro nazionale e, più in generale, dal lagislatore italiano, "ogni lavoratore assunto con un regolare contratto a tempo indeterminato che sia intenzionato ad interrompere il rapporto di lavoro in essere rassegnando le proprie dimissioni volontarie, deve darne comunicazione ufficiale alla propria azienda nel rispetto del periodo di preavviso definito contrattualmente e secondo i tempi e le modalità indicate dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di appartenenza (di norma con decorrenza dal 1° o dal 16° giorno di ogni mese) così da fornire al datore di lavoro un lasso di tempo sufficiente per sostituire adeguatamente il dipendente dimissionario".
In linea generale dunque, per non incorrere in sanzioni causate dal mancato rispetto del preavviso, secondo l'articolo 2118 del codice di procedura civile, le dimissioni devono essere rassegnate dal lavoratore rispettando il periodo di preavviso definito dal proprio CCNL.
Tuttavia, con l'obiettivo di salvaguardare i diritti fondamentali dei lavoratori dipendenti da eventuali comportamenti e pratiche illegali da parte delle aziende e dei datori di lavoro, all'articolo 2119 del codice civile la giurisprudenza stabilisce che, qualora sia presente una giusta causa, il dipendente dimissionario gode del diritto di recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro e senza che gli venga richiesta alcuna indennità di mancato preavviso da parte dell'azienda che, di contro, dovrà invece corrispondere al lavoratore una indennità sostitutiva del preavviso e, se decretato da regolare causa civile, un eventuale risarcimento monetario per eventuali danni morali e/o psicologici causati al lavoratore.
La giusta causa e l'indennità sostitutiva di mancato preavviso
Le dimissioni per giusta causa, se verificate e legittimate dalla presenza inequivocabile di un "fatto imputabile all'azienda" che impedisce il normale preseguio dell'attività lavorativa del dipendente (la giusta causa), determinano quindi un duplice effetto: da un lato, senza che venga richiesta alcuna indennità di mancato preavviso, conferiscono al lavoratore la facoltà di recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro, dall'altro, obbligano l'azienda e il datore di lavoro a versare al dipendente dimissionario per giusta causa un'indennità sostitutiva di mancato preavviso.
La validità e la regolare esistenza della giusta causa (dimostrabile e verificabile) rappresentano condizione necessaria ed imprescindibile per cui le dimissioni per giusta causa possano essere ritenute leggittime e inoppugnabili. Risulta perciò di fondamentale importanza, al fine di non incorrere in spiacevoli situazioni, assicurarsi che la giusta causa sussista e sia accertabile in modo chiaro ed inequivocabile.
Di seguito sono riportati alcuni "fatti" che, se legittimi e giuridicamente dimostrabili, non consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro e costituiscono giusta causa di dimissioni del dipendente, nonché elementi da presentare ed esaminare in eventuali dispute legali e processuali:
- Demansionamento ingiustificato del lavoratore
- Reiterato mancato pagamento della retribuzione
- Omissione del versamento dei contributi previdenziali
- Mancata regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore
- Mobbing a causa di comportamenti vessatori di superiori o colleghi
- Condotte lesive dell'onore e della reputazione e o di natura razzista
- Molestie e violenze psicologiche di natura sessuale
- Tentativo dell'impresa di coinvolgere il lavoratore in attività illecite
- Mancata osservanza delle norme sulla sicurezza e sulla sanità
- Spostamento di sede del lavoratore, senza ragioni organizzative
N.B. Si ricorda nuovamente che, per non ricadere nella disciplina legislativa che regola le dimissioni senza preavviso è di fondamentale importanza che la presenza e la validità della giusta causa siano inquivocabilmente documentabili, accertabili e verificabili in sede legale e processuale.
N.B. Secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, nonostante sia presente un atto volontario del lavoratore, le dimissioni per giusta causa comportano uno stato di disoccupazione involontaria e non escludono la corresponsione della indennità ordinaria di disoccupazione.